CERTIFICAZIONE UNICA PER I REDDITI DEL 2016

 

Trasmissione telematica entro il 7 marzo 2017

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16/01/2017 sono stati approvati il nuovo modello di Certificazione Unica - “CU 2017”, relativo all’anno 2016, unitamente alle istruzioni di compilazione, il frontespizio per la trasmissione telematica delle “CU 2017” e il quadro CT con le relative istruzioni.

 

La CU 2017 dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite Entratel o Fisconline entro il 7 marzo 2017 e consegnata ai lavoratori dipendenti ed ai percipienti titolari di redditi di lavoro autonomo entro il 31 marzo 2017.

 

CU per lavoro autonomo e lavoro dipendente

Con il modello CU 2017 si attesta l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati, di lavoro autonomo e redditi diversi corrisposti nell’anno 2016, nonché dei dati previdenziali e assistenziali.

Come per la CU 2016 l’invio telematico della CU 2017 ha finalità dichiarative e viene così meno in capo al sostituto l’obbligo di trasmissione dei dati di lavoro dipendente e di lavoro autonomo con il modello 770.

Va ricordato che vi è la possibilità, per il sostituto, di trasmettere una o anche più CU 2017 relative al medesimo percipiente, ad esempio per redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, senza la necessità di “accorpare” i dati in un unico modello. Tale possibilità consente ai sostituti che gestiscono le diverse problematiche fiscali con applicativi gestionali diversi, di trattare i dati in autonomia su ciascun sistema e trasmettere le CU 2017 separatamente, ovvero di farli confluire su un unico sistema di gestione dell’adempimento tramite flussi (in linea di massima i medesimi già prodotti per comporre il modello 770), mantenendo comunque distinte le CU 2017.

Inoltre il sostituto può decidere di effettuare più invii delle certificazioni, inviando per esempio prima le certificazioni di lavoro dipendente e successivamente le certificazioni di lavoro autonomo. Ogni CU 2017 sarà contraddistinta da un protocollo telematico, la “chiave” della certificazione per un eventuale annullamento o invio sostitutivo nei termini.

 

Novità per il 2017

Nel nuovo modello Certificazione Unica 2017 sono state previste 3 nuove sezioni:

Premi di risultato: si tratta di una nuova sezione inserita al fine di poter dichiarare le somme erogate ai lavoratori attraverso il bonus produttività sul quale è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva del 10%.

Regime speciale ex D.Lgs. 147/2015: si tratta di nuovi campi creati al fine di dichiarare i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di persone che ivi hanno trasferito la propria residenza, c.d. “rimpatriati”, in questi casi, infatti, tali redditi sono tassati nella misura massima del 70% del loro ammontare, gli importi esenti andranno indicati nella sezione Altri dati.

Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione: effettuati dal datore di lavoro. In questa sezione vanno riportati i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri individuati dalle istruzioni ministeriali effettuati dal datore di lavoro, sia del settore pubblico che privato, in applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) e f-ter), Tuir.

In sede di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha risposto che nel caso di soggetto autonomo con contribuzione Inps per la parte che eccede i 5.000 euro, oltre all’esposizione dei dati previdenziali, occorre anche compilare la sez. III dei dati Inps G.S. in presenza delle causali: C, M, M1 e V.

 

Tempi e composizione delle CU

Il modello CU 2017 viene suddiviso in:

- CU ordinaria (ex modello 770 comprensivo di tutti i dati del modello sintetico più i dati dell’assistenza fiscale 730/2015, i dati del Tfr, i dati relativi al coniuge e dei familiari a carico, ecc.) da inviare telematicamente entro il 7 marzo 2017;

- CU sintetica contenente i dati da certificare al dipendente/lavoratore autonomo (comprensivo delle annotazioni estese), da consegnare al percipiente di reddito di lavoro autonomo, assimilato, lavoro autonomo, o provvigione, entro il 31 marzo 2017.

 

Unica certificazione per tutte le tipologie di reddito

La Certificazione Unica serve per attestare sia le ritenute di lavoro dipendente, sia le ritenute di lavoro autonomo (ex certificazione di cui all’art. 4, del D.P.R. 22/07/1998, n. 332).

In particolare la CU serve a certificare:

Ø l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, corrisposti ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;

Ø l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, del Tuir;

Ø l’ammontare complessivo delle provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 114/1998, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 600/1973;

Ø l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 600/1973;

Ø l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del Tuir);

Ø l’ammontare complessivo dei compensi erogati a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, c. 15, L. 449/97;

Ø l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11, L. 413/91;

Ø corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte nell’esercizio di un’attività d’impresa, sui quali è stata operata la ritenuta del 4%;

Ø le relative ritenute di acconto operate;

Ø le detrazioni effettuate;

Ø dati previdenziali ed assistenziali.

Si ricorda che vanno riportati nella CU anche i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all’articolo 1 della L. 190/2014 e i compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, D.L. 98/2011.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto.

 

Certificazione degli utili corrisposti - CUPE

Contrariamente alla CU, resta confermato al 28 febbraio il rilascio, da parte dei soggetti eroganti ai percettori degli utili o proventi equiparati, ovvero agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto, corrisposti nel 2016, secondo il principio di cassa, utilizzando l’apposito modello denominato Cupe, senza invio telematico.

Sono obbligati al rilascio della certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti ai percettori residenti in Italia:

§ i soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nel 2016 hanno corrisposto utili;

§ i soggetti che nel 2016 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili (es. proventi da strumenti finanziari, interessi qualificati come dividendi, riserve di capitale o di utili);

§ i soggetti (comprese ditte individuali e società di persone) che nel 2016, in forza di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto, hanno corrisposto somme all’associato.

La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nonostante le somme siano state soggette a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, per consentire il recupero delle imposta pagate.

Lo schema di certificazione è stato aggiornato in funzione della disposizione che prevede l’unificazione al 20% delle ritenute e imposte sostitutive sugli utili e altri proventi equiparati erogati dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 e del 26% per quelli erogati dal 1° luglio 2014 in avanti (precedentemente nella misura del 27%).

Sui dividendi di partecipazioni qualificate, detenute da persone fisiche, la quota imponibile varia dal 40% (per gli utili formati fino all’esercizio in corso al 31/12/2007) al 49,72% (per gli utili formati successivamente). Nei casi in cui il percettore socio sia un soggetto Ires, a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione, si applica in capo al socio la tassazione della misura del 5% dell’ammontare del dividendo.

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

dal percettore ai fini della compilazione del mod. 730/Redditi PF 2017;

dal soggetto che ha corrisposto le predette somme per la compilazione del quadro SK. Infatti, i campi da 25 a 41 della certificazione corrispondono ai campi da 28 a 44 del riquadro “Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati” presente nel quadro SK.

Non vi è alcun obbligo di certificazione per:

O gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, come il caso degli utili per partecipazioni non qualificate, non in regime di impresa;

O gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nelle gestioni individuali di portafoglio.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

20/02/2017

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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